Lo Sportello del Condomino è previsto dalla Legge 4/2013.
Precisamente l’art. 2 comma 4 recita:
Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
Quando ci si può rivolgere allo sportello
Possono rivolgersi allo Sportello i committenti per denunciare eventuali contestazioni ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo;
Il committente può richiedere altresì informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi dell’iscritto all’Associazione.
Come Attivare la procedura
La procedura può essere attivata compilando il form disponibile sul sito ASS.I.A.C. in modalità telematica oppure a mezzo AR scaricando il modulo a disposizione sul sito in pdf o inviando la comunicazione a mezzo pec.
Organi dello Sportello del Condomino
Lo sportello a tutela del Condomino ha sede presso la Segreteria Nazionale. E’ formato da tre membri eletti dal Consiglio Nazionale tra soci onorari e professionisti esterni.
Ha il compito di valutare le richieste di contenzioso a carico dell’iscritto ASS.I.A.C. sull’inosservanza del codice deontologico.
Tutto ciò dovrà avvenire nel rispetto dei principi etici di trasparenza, verificabilità, coerenza e congruità.
Lo stesso, entro 15 giorni dal ricevimento della denuncia si riunisce per la relativa istruttoria. Al termine dell’istruttoria redige processo verbale e riferisce alla commissione Probi viri. Il Collegio dei Probi viri non può aprire l’istruttoria senza aver avvisato l’associato con lettera raccomandata o pec. Quest’ultimo ha diritto a discolparsi e a esibire documentazione valida in sua difesa.
Lo stesso può applicare le seguenti sanzioni:
1. richiamo scritto;
2. sospensione dell’iscritto dall’associazione per un tempo massimo di sei mesi per predisporre le eventuali verifiche;
3. espulsione dall’associazione per fatti gravi o per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri entro 15 giorni dal ricevimento della denuncia si riunisce per la relativa istruttoria. Al termine dell’istruttoria redige processo verbale sulla decisione assunta a maggioranza dei componenti. Il Collegio dei Probiviri non può aprire l’istruttoria senza aver avvisato l’associato con lettera raccomandata o Pec. Quest’ultimo ha diritto a discolparsi e a esibire documentazione valida in sua difesa.
Se hai necessità, scarica il modulo, compilalo in tutte le sue parti e rinvialo all’indirizzo mail segreteria@assiac.it